Obblighi relativi alla sicurezza per gli affitti turistici

Quali sono le locazioni che devono rispondere ai requisiti di sicurezza?

Tutte le unità immobiliari destinate a locazione breve (D.L. n. 50/2017) o per finalità turistiche devono essere conformi ai requisiti di sicurezza, anche se l’attività è stata avviata prima dell’entrata in vigore dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023.

Le tipologie di locazione coinvolte:

  • Locazione breve: Senza servizi aggiuntivi, salvo quelli strettamente connessi (es. biancheria, pulizia).
  • Locazione turistica: Comprende tutte le forme di gestione, sia imprenditoriale che non imprenditoriale.

I dispositivi di sicurezza

L’intento del legislatore è stato quello di realizzare una standardizzazione relativa alla regolamentazione della sicurezza nelle locazioni turistiche e degli affitti brevi in Italia.

Dispositivi di sicurezza Descrizione del dispositivo Dettagli sull’installazione
Rivelatori di gas Dispositivi che rilevano la presenza di gas pericolosi nell’aria. – Dotati di sensori
– Attivano segnali acustici e visivi
– Installazione semplice e non costosa
Estintori portatili Dispositivi antincendio che devono essere a norma e sottoposti a controlli periodici.  -Devono essere omologati
– Posizionati in aree visibili e accessibili
– Minimo uno ogni 200 mq per piano
Prevenzione e gestione emergenze Misure di sicurezza per gli ospiti delle abitazioni in locazione turistica, inclusa l’informazione sulle procedure di emergenza e sulle misure preventive. – Osservare precauzioni e divieti
– Conoscere numeri di emergenza
– Informare su gestione inclusiva dell’emergenza

Eccezioni: non è obbligatoria l’installazione dei rilevatori in unità immobiliari senza impianto a gas, dove sia escluso il rischio di rilasci di gas o formazione di monossido di carbonio.

Attenzione: durante la richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN), è necessario dichiarare la presenza dei dispositivi di sicurezza; altrimenti, la procedura non può essere completata.

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